Art. 1.

      1. Al fine di tutelare l'incolumità e l'integrità psico-fisica dei dipendenti e della clientela e al fine di prevenire eventi criminosi, gli istituti di credito provvedono a installare, nelle rispettive sedi dotate di sportelli bancari, idonei dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Gli istituti di credito provvedono, altresì, ad assicurare che, durante l'orario di lavoro, all'interno delle sedi di cui al comma 1 sia prevista la presenza di un numero di addetti idoneo a prevenire eventuali eventi criminosi.